Distacco di lavoratori in Italia, i sei obblighi dell'impresa estera
Un'impresa stabilita all'estero può inviare temporaneamente i propri dipendenti in Italia per eseguire una prestazione di servizi. Non serve nessuna autorizzazione e nessun permesso preventivo. Servono però sei cose, e devono esistere prima che il lavoratore metta piede in cantiere o in stabilimento. Se manca una di queste, la sanzione si applica per ciascun lavoratore coinvolto.
Quando la disciplina si applica
Il decreto legislativo 136 del 2016 riguarda l'impresa estera che invia lavoratori in Italia nell'ambito di un appalto o di un contratto di servizi, presso un'altra società del gruppo, oppure tramite agenzia di somministrazione. Vale per tutti i settori e vale anche per le imprese stabilite fuori dall'Unione europea, alle quali non può essere riservato un trattamento più favorevole. Per i cantieri edili e per il trasporto si aggiungono regole di settore, alle quali questa serie dedica approfondimenti specifici.
Le sei cose che devono essere in ordine
Una comunicazione preventiva di distacco all'amministrazione italiana, trasmessa entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e aggiornata entro cinque giorni se i dati cambiano in corso d'opera.
Un referente domiciliato in Italia, sul quale torniamo subito perché è l'obbligo più sottovalutato.
Un fascicolo documentale disponibile in lingua italiana, che comprende il contratto di lavoro, i prospetti paga, i prospetti dell'orario, la prova dei pagamenti effettuati e il certificato A1, da conservare fino a due anni dalla fine del distacco.
Il trattamento di lavoro italiano. La norma è netta, al lavoratore distaccato si applicano “durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi” (articolo 4, comma 1). Riguarda orario, riposi, ferie, sicurezza, alloggio quando fornito, rimborsi di trasferta e retribuzione.
Il certificato A1, che attesta il mantenimento del lavoratore nel sistema previdenziale del Paese di origine.
Un distacco autentico, cioè un'impresa che svolge attività reale nel Paese in cui è stabilita e una presenza in Italia effettivamente temporanea. È il presupposto che regge tutti gli altri.
Il referente in Italia, l'obbligo che nessuno può delegare all'estero
La legge impone di “designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti” e, per tutto il periodo del distacco, un referente “con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate” (articolo 10). Le due funzioni possono essere riunite in un'unica figura, ed è la soluzione che si adotta normalmente, ma quella figura deve avere un domicilio in Italia.
Il punto pratico è questo. Il referente è l'indirizzo italiano dell'impresa estera. È il soggetto a cui l'organo di vigilanza si rivolge quando apre un accertamento, a cui vengono notificati richieste documentali, verbali e provvedimenti, ed è chi tiene i rapporti con le organizzazioni sindacali del luogo in cui si svolge la prestazione. Un recapito all'estero, un indirizzo di posta elettronica della casa madre o il numero del capocantiere non assolvono l'obbligo. Senza un referente domiciliato in Italia l'impresa non solo è sanzionabile in quanto tale, ma rischia di non ricevere in tempo utile atti rispetto ai quali i termini per difendersi decorrono comunque.
Cosa accade se qualcosa manca
Le violazioni degli obblighi di comunicazione, documentazione e designazione del referente comportano sanzioni amministrative che si moltiplicano per ogni lavoratore. Se il distacco non è autentico la conseguenza è ancora più netta, “il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione” (articolo 3, comma 4), con effetti su entrambe le imprese coinvolte. I distacchi non genuini restano tra le priorità dell'attività ispettiva in Italia e sono oggetto di campagne di controllo coordinate a livello europeo.
Domande frequenti
Serve un'autorizzazione per distaccare lavoratori in Italia?
No. Non esiste un regime autorizzatorio, ma la comunicazione preventiva è obbligatoria e la sua omissione è sanzionata.
Il referente può essere una persona che si trova all'estero?
No. La legge richiede un referente elettivamente domiciliato in Italia, perché è il canale attraverso cui passano i rapporti con le autorità ispettive e con le parti sociali.
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